In questa guida spieghiamo come ottenere il rimborso o il trasferimento del credito residuo presente sulla SIM.
Il credito residuo è l’importo di credito per effettuare telefonate acquistato dall’utente e presente su una SIM ricaricabile, verificabile seguendo questa procedura.
Per legge il credito residuo non può avere scadenza e l’utente ha diritto alla sua restituzione (in caso di disdetta dell’utenza o di scadenza della SIM) oppure al suo trasferimento (in caso di richiesta di portabilità).
L’unico limite temporale applicabile al credito residuo è quello della prescrizione ordinaria (10 anni).
Diverso il discorso della scadenza della SIM. E’ infatti lecita la disposizione contrattuale che prevede la scadenza di una SIM dopo, per esempio, 12 mesi di mancata ricarica, stante il fatto che l’eventuale credito residuo va rimborsato o trasferito.
Ma come avviene il rimborso? Dipende dal contratto sottoscritto con il gestore: è possibile si possa ottenere un bonifico, un assegno, come addirittura la restituzione per contanti o in buoni spesa. E’ uso fare scegliere le modalità di rimborso nel modulo di richiesta. Altrimenti esse possono essere specificata in una comunicazione (meglio se per raccomandata a/r). Attenzione, però. Questa operazione può avere costi maggiori rispetto a quelli previsti per il trasferimento del credito attraverso la portabilità.
Attenzione! Le suddette regole di protezione valgono solo per il credito acquistato e non per quello ottenuto attraverso promozioni (tipo bonus o da autoricarica).
Riferimenti normativi:
– Delibera AGCOM 416/07/CONS e 353/08
– Dl 7/2007 convertito nella legge 40/07, art.1 comma 1
Il sito Aduc.it ci viene in aiuto per quanto riguardo la disdetta in vari campi, dalla telefonia alla pay tv e stabilisce quanto segue:
DISDETTA ANTICIPATA E PENALI
La legge Bersani del 2007 ha abolito le “penali” per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
Ad oggi quindi dovrebbe essere possibile recedere da tali contratti in qualsiasi momento in maniera gratuita.
In realtà molti gestori telefonici continuano a chiedere il pagamento di penali mascherate da “spese di disattivazione” o similari, giocando sul fatto che la legge consente loro di chiedere il rimborso dei costi dell’operatore che siano “giustificati”.
Il garante delle telecomunicazioni ha precisato che tali costi debbano essere precisati sul contratto e che sia necessaria una prova che colleghi gli stessi alle attività del gestore. Il garante ha anche evidenziato che in caso di passaggio da operatore ad operatore eventuali costi di disattivazione non possono dirsi “giustificati”, quindi non sono dovuti.
Per quanto riguarda l’importo richiesto dai gestori, si possono trovare informazioni nei piani tariffari.
Quanto risparmio? Anche in questo caso non è possibile calcolare un risparmio medio.